Perfezionamenti CLIL (1500 ore/60 CFU)

l CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning, è una metodologia di insegnamento che si basa sull'integrazione di materie disciplinari e lingua straniera. È nata in diversi Paesi europei negli anni '90, ma in Italia ha preso piede grazie a progetti europei che hanno portato alla sperimentazione di questo metodo in alcune scuole. Il CLIL rappresenta una sfida importante per il sistema scolastico italiano, ma offre anche numerose opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento e preparare gli studenti ad affrontare un mondo sempre più globalizzato e multiculturale. La sua diffusione e l'adozione a livello nazionale potrebbero contribuire significativamente alla formazione di cittadini consapevoli e competenti, pronti ad affrontare le sfide del XXI secolo.

VALUTAZIONE CORSI CLIL: CHIARIMENTI DOPO LA NOTA MINISTERIALE:

La nota del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'11.6.2024 sta suscitando preoccupazione tra i docenti che hanno frequentato i corsi CLIL.


è bene precisare che esistono diverse tipologie di CLIL:

  1. I corsi di specializzazione CLIL da 1500 ore e 60 CFU che non richiedono un periodo di stage e sono accessibili sia ai docenti in servizio che ai futuri insegnanti. Tali corsi possono essere offerti da istituti universitari pubblici e privati, comprese le università telematiche, riconosciuti dal MIUR.
  2. I corsi di specializzazione per l'insegnamento CLIL che prevedono un totale di 1500 ore e 60 CFU, di cui 12 CFU (equivalenti a 300 ore) di tirocinio. Possono accedere a tali corsi i docenti abilitati in possesso di una certificazione linguistica di livello C1 del QCER. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento di tali corsi sono definite nell'articolo 14 del DM 249/2010 e nel Decreto del Ministro del 30 settembre 2011. La nota del MUR dell'11 giugno 2024 si riferisce a questo tipo di CLIL.
  3. I corsi di perfezionamento CLIL da 20 CFU, di cui 2 CFU di tirocinio con modalità di ricerca-azione. In particolare, i corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria, e i corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera, destinati ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questi corsi sono rivolti sia ai docenti di ruolo che agli abilitati in servizio inseriti nelle GAE. Per partecipare ai corsi, i docenti devono essere in possesso di una certificazione linguistica di almeno livello B2 del QCER. È da notare che, per ottenere la certificazione finale, i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado sono tenuti a conseguire una certificazione linguistica di livello pari o superiore al C1 entro i tre anni dalla fine del corso CLIL. I docenti della scuola dell’infanzia e primaria, invece, ottengono la certificazione finale del corso CLIL se in possesso di una certificazione linguistica non inferiore al livello B2. Un altro aspetto degno di nota è che per accedere a questi corsi è necessario superare una procedura di selezione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. Le caratteristiche di questi corsi sono disciplinate dal Decreto Dipartimentale del 23 giugno 2022, che segue e aggiorna il precedente Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012.


VALUTAZIONE GPS: Corsi di Perfezionamento CLIL e GPS:

Per ottenere fino a 9 punti in GPS, è necessario completare un corso di perfezionamento CLIL di 1500 ore e 60 CFU senza tirocinio + possedere una certificazione linguistica di almeno livello B2.

Per quanto riguarda il corso CLIL, si tratta di quello indicato al punto 1 nell'elenco sopra, che ha requisiti di accesso più semplici, poiché non richiede superare selezioni o essere in servizio e è possibile iscriversi anche solo con il diploma di scuola superiore. In particolare, si riferisce al corso elencato al punto B.13 della tabella A 4 per la valutazione dei titoli.

Quando si calcola il punteggio per i corsi di perfezionamento CLIL nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, è importante considerare se si possiede o meno una certificazione linguistica. Di seguito, presentiamo un breve schema riassuntivo del punteggio ottenibile con la combinazione CLIL + certificazione linguistica:

  • Corso CLIL da 60 CFU + certificazione linguistica di livello C2 = 9 punti
  • Corso CLIL da 60 CFU + certificazione linguistica di livello C1 = 7 punti
  • Corso CLIL da 60 CFU + certificazione linguistica di livello B2 = 6 punti
  • Corso CLIL da 60 CFU senza certificazione linguistica = 1 punto

È inoltre possibile ottenere un titolo di specializzazione in insegnamento CLIL di 60 CFU, di cui 12 CFU (300 ore) di tirocinio (come indicato al punto B.12 della tabella A 4). Questo titolo è valutato con 6 punti (da sommare ai punti della certificazione linguistica, in base al livello posseduto). È importante ricordare che solo i docenti abilitati con certificazione linguistica di livello C1 possono accedere a questa tipologia di CLIL e che tali percorsi seguono criteri di svolgimento specifici, come stabilito nei decreti sopracitati. Questo corso può essere organizzato esclusivamente dalle Università, in quanto previsto e regolamentato dall'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, che, come detto, garantisce da solo 6 punti e al quale si fa riferimento nella nota ministeriale menzionata in precedenza. 

La conferma di quanto indicato è supportata dalla tabella di valutazione dei titoli allegata alla O.M. riguardante l’aggiornamento delle GPS:


Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (S.S.M.L.):


Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici sono autorizzate dal Ministero dell’Università al rilascio di titoli di studio con lo stesso valore legale dei titoli universitari, per quel che riguarda la laurea in scienze della mediazione linguistica e la laurea magistrale in traduzione specialistica ed interpretariato e che, nell’ambito dei predetti corsi di studio di rilevanza universitaria, le predette scuole di formazione, sono abilitate a rilasciare crediti formativi universitari nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative linguistiche e metodologiche-didattiche, anche nell’ambito di singoli corsi di formazione e di corsi di formazione di perfezionamento e aggiornamento professionale, regolati di norma dai propri statuti e regolamenti didattici; i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionali, che, sono disciplinati esclusivamente dai regolamenti didattici, come è noto, a differenza dei master, non rilasciano un titolo accademico, ma un titolo di cultura con finalità professionali. Giova ricordare, al riguardo, che, come ha già rilevato più volte il Consiglio di Stato in materia di corsi di perfezionamento attestanti il conseguimento di crediti formativi universitari, nell’attuale panorama universitario non vi è traccia di un “diploma di perfezionamento universitario”.


Analogamente dicasi per quanto riguarda la normativa che regola i corsi CLIL nella quale si evince che le Università possono erogare detti percorsi ma non vi è alcuna esclusione implicita o esplicita di altri soggetti (AFAM o SSML) non denominati “Università” ma rientranti a pieno titolo nel sistema universitario nazionale. Molte e varie sono le pronunce della Giustizia Amministrativa a tale riguardo con il porre il centro della significatività non nel “nome” del soggetto erogante ma nel valore legale dei titoli legali erogati ovvero titoli di laurea (triennale e magistrale) a tutti gli effetti equipollenti ai titoli erogati dagli Istituti riconosciuti quali “Università”.

Consiglio di Stato - NUMERO AFFARE 00589/2018

"...in un’accezione più ristretta e tecnica, il “sistema universitario” è dato dal complesso degli atenei presso i quali possono conseguirsi i citati titoli di studi. Se, tuttavia, riguardato proprio dall’ottica del contenuto e della valenza degli stessi, è evidente che ne fanno parte, nei limiti e ai fini consentiti dalla legislazione, le istituzioni attraverso le quali si conseguono titoli equipollenti, che in quanto tali “entrano”, appunto, nel sistema universitario. Tra queste rientrano a pieno titolo le A.F.A.M. ma anche, per quanto qui di interesse, le scuole superiori per i mediatori linguistici.."

Per quanto possa apparire notazione empirica, e non sostanziale, la Sezione rileva come non sia priva di rilievo la collocazione della descrizione dei contenuti didattici e formatici di queste scuole sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: esse vengono declinate all’interno della sezione dedicata, appunto, al “sistema universitario”, quasi ad enfatizzarne la natura di appendice dello stesso, sotto la dicitura “istituti abilitati per titoli equipollenti”, unitamente agli istituti di specializzazione in psicoterapia, che erogano corsi a medici e psicologi per ottenere una formazione idonea all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta. Ciò corrisponde, del resto, a quanto riportato anche nel quadro dei titoli italiani dell’istruzione superiore (QTI), adottato alla dichiarata finalità di fornire uno strumento descrittivo in termini di conoscenze e competenze attese dei titoli rilasciati dalle istituzioni italiane di istruzione superiore....

"Le scuole superiori per mediatori linguistici nascono dalla trasformazione delle preesistenti scuole superiori per interpreti e traduttori e sono regolate dal Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002. Rilasciano titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi delle Lauree universitarie in Scienze della mediazione linguistica. I corsi hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari.

Le strutture che appartengono a questa categoria hanno lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, in almeno due lingue straniere, oltre all’italiano. L'obiettivo finale è quello di far sviluppare agli studenti specifiche competenze linguistico-tecniche sia scritte che orali, adeguate alle professionalità operanti nell'ambito della mediazione linguistica.


L'accesso alle Scuole per mediatori linguistici avviene dopo aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, che presuppone anche una adeguata preparazione linguistica di base."

Corsi di Perfezionamento CLIL valutati 3 punti nelle Graduatorie d'istituto (B.13) e rilasciati da Istituti Superiori per Mediatori Linguistici:
  • Insegnare con la metodologia CLIL – Lingua Inglese
  • Insegnare con la metodologia CLIL – Lingua Francese
  • Insegnare con la metodologia CLIL – Lingua Spagnola
  • Insegnare con la metodologia CLIL – Lingua Tedesca
  • Insegnare con la metodologia CLIL – Lingua Russa
  • Insegnare con la metodologia CLIL – Lingua Cinese
  • Insegnare con la metodologia CLIL – Lingua Portoghese

Corso di Perfezionamento CLIL valutato 6 punti nelle Graduatorie d'istituto (B.12) e rilasciato da Università Telematiche secondo quanto indicato dal D.M.249/2010 e dal Decreto direttoriale n. 1511 del 23 giugno 2022

il corso di perfezionamento "Insegnare la Metodologia CLIL - Lingua Inglese" prevede le seguenti attività didattiche:

  • Strumenti multimediali per la progettazione di attività didattiche CLIL - 6 CFU
  • Didattica delle lingue moderne - 9 CFU
  • Elementi di Glottologia e Linguistica - 9 CFU
  • La metodologia CLIL - 6 CFU
  • La progettazione della lezione CLIL - 6 CFU
  • Tirocinio /Project work - 12 CFU
  • Lingua e traduzione – lingua inglese - 9 CFU
  • Esame Finale - 3 CFU


per l'iscrizione ai corsi CLIL (da 3 o da 6 punti) sono necessari i seguenti documenti:
  • Copia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale;
  • Copia di Titolo di Studio o autocertificazione del Titolo di Studio che consente l’accesso al Corso richiesto.
  • In caso di Autodichiarazione il corsista, sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445, 28 dicembre 2000 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (a norma dell´art. 76 del D.P.R. richiamato, il quale prevede in tali casi ulteriormente la decadenza dei benefici conseguiti); 
  • Scansione della foto formato tessera (almeno 266x354 px.) a colori;
  • Ricevuta versamento.

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